Ciao, si tratta di questo?:
inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50298
In generale le prestazioni considerate assistenziali o “non contributive”, vale a dire: l’assegno e la pensione sociale; le pensioni, gli assegni e le indennità agli invalidi civili, ai mutilati, ai sordomuti, ai ciechi civili, l’integrazione della pensione minima, l’integrazione dell’assegno di invalidità, le maggiorazioni sociali, l’Ape sociale e l’Ape volontaria, il reddito e la pensione di cittadinanza, l’indennità di disoccupazione e le prestazioni familiari se non contemplati dagli accordi di sicurezza sociale non sono esportabili, ovvero pagabili a cittadini non residenti e soggiornanti in Italia.
Lo sono invece tutte le prestazioni previdenziali, cioè maturate con il versamento di contributi nell’ambito della carriera lavorativa e anche tramite il meccanismo della totalizzazione dei contributi in convenzione internazionale; in particolare la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, le pensioni di invalidità e di inabilità, le pensioni ai superstiti, le pensioni “Opzione donna” e le pensioni “Quota 100″.
Premetto che quanto segue è una personale interpretazione.
Nel caso specifico occorre dapprima determinare in quale categoria far ricadere la prestazione: pensionistica, assistenziale o reddituale.
Ritengo, ma la tua sede INPS ti toglierà ogni dubbio, che debba considerarsi un reddito. Esso è di fatto pagato all'INPS dall'Istituto di Credito.
Vedi:
laleggepertutti.it/207397_assegno-straordinario-di-sostegno-al-reddito
e:
fabintesasanpaolo.eu/public/FABI%20INFORMA%20%20SPECIALE%20FONDO%20ESUBERI.pdf
E conseguentemente che la detassazione sia da escludere in virtù di questo fatto: trattandosi di un reddito prodotto in Italia, per prestazioni figurative rese in Italia, resterebbe comunque tassato in Italia anche in base alla Convenzione.
In tal senso è interessante la seguente sentenza della Cassazione:
pensionioggi.it/notizie/fisco/esodati-bancari-l-assegno-va-corrisposto-al-netto-delle-ritenute-fiscali-7110
In cui si fa riferimento per la determinazione della tassazione, nel caso dei bancari, all'art 19 del TUIR, relativo alle indennità di fine rapporto e l'assegno viene definito come una liquidazione rateizzata di una somma incentivante l'esodo del lavoratore.
Da tenere presente inoltre che, se non erro, sempre nel caso dei bancari, l'assegno può essere pagato solo presso una filiale dell'istituto di credito di appartenenza del lavoratore.
Infine, ammettendo che la mia interpretazione sia corretta, resta da verificare la possibilità di poter soggiornare (anche parzialmente) all'estero (usufruendo così del vantaggio legato al minor costo della vita).
Personalmente, non trattandosi di prestazioni assistenziali e non sussistendo più un obbligo di presenza lavorativa, ritengo che sia possibile.
Facci sapere cosa ti diranno INPS e AdE.